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La Legge Gelli-Bianco e la nuova architettura del contenzioso sanitario

In materia di responsabilità professionale, la Legge 8 marzo 2017, n. 24, comunemente nota come Legge Gelli-Bianco, ha riformato profondamente le modalità di gestione delle controversie, introducendo meccanismi volti a garantire la sicurezza delle cure e una più equa tutela dei diritti delle parti. Una delle innovazioni più significative di questo provvedimento riguarda l’introduzione dell’Accertamento Tecnico Preventivo (ATP) come passaggio obbligatorio fondamentale per chiunque intenda avviare una causa civile per risarcimento danni in ambito sanitario. Questo strumento, disciplinato dall’art. 696-bis c.p.c., è diventato una vera e propria condizione di procedibilità, configurandosi come una tappa preliminare ineludibile volta a verificare la fondatezza delle pretese del danneggiato prima di approdare al giudizio ordinario.

L’essenza dell’ATP: uno strumento per la deflazione del contenzioso

Il ricorso all’ATP nasce con una finalità prettamente deflattiva, ovvero con il chiaro intento di risolvere la controversia in via stragiudiziale o preliminare, riducendo i tempi e le spese elevati tipici di un processo civile standard. A differenza della mediazione sanitaria ordinaria, che è uno strumento prettamente stragiudiziale di conciliazione facilitato da un mediatore non tecnico, l’ATP è un procedimento tecnico-giudiziale che mira ad accertare la responsabilità attraverso una valutazione peritale dal valore probatorio molto alto. Esso consente di ottenere rapidamente una perizia tecnica prima ancora che inizi la causa vera e propria, permettendo al Giudice di farsi assistere da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica per fare luce sui fatti.

Le funzioni del CTU nell’ATP: tra rigore scientifico e mediazione

All’interno di questo procedimento, il Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) non svolge solo un ruolo tecnico-scientifico, ma assume la funzione di un attore centrale nel possibile superamento del conflitto. Egli è incaricato di rispondere ai quesiti tecnici formulati dal magistrato per accertare le cause e l’entità del danno lamentato dal paziente. La caratteristica distintiva e fondamentale dell’ATP è infatti la sua forte vocazione conciliativa: il CTU non deve limitarsi a redigere un documento strutturato che raccolga analisi e accertamenti, ma ha l’obbligo giuridico di tentare una conciliazione tra le parti coinvolte. In questa fase, il CTU agisce come un ausiliario imparziale che, oltre a fornire chiarimenti specialistici, deve facilitare il dialogo per raggiungere una soluzione concordata.

Le cinque tappe fondamentali del procedimento peritale

La procedura dell’ATP segue fasi rigide e ben definite per garantire trasparenza e rispetto del diritto di difesa. Si inizia con il ricorso al Tribunale, dove il paziente o la struttura presentano istanza per la nomina di un CTU. Segue la nomina ufficiale da parte del giudice, momento in cui anche le parti hanno il diritto di indicare i propri Consulenti Tecnici di Parte (CTP). La terza fase riguarda lo svolgimento delle operazioni peritali, durante le quali il CTU acquisisce la documentazione sanitaria, esegue visite dirette sul paziente e redige una bozza di relazione. La quarta fase è il cuore dell’ATP: il tentativo di conciliazione. Se l’accordo viene raggiunto, il relativo verbale viene omologato dal giudice e assume valore di sentenza, chiudendo definitivamente la lite. Se invece la conciliazione fallisce, il CTU procede al deposito della relazione definitiva, che acquisirà pieno valore probatorio nell’eventuale giudizio di merito successivo.

Perché il sanitario non medico è il protagonista dell’ATP funzionale

Un aspetto sempre più rilevante nell’ambito dell’ATP riguarda il contributo specialistico dei professionisti sanitari non medici, come infermieri, fisioterapisti, osteopati e tecnici sanitari. Molti contenziosi attuali riguardano infatti aspetti assistenziali, riabilitativi o manipolativi dove la loro esperienza clinica diretta consente di valutare con maggiore precisione le limitazioni funzionali residue e l’impatto del danno sulla vita quotidiana del paziente. Queste figure apportano una lettura tecnica e funzionale dei fatti che spesso integra o addirittura rafforza la qualità dell’accertamento medico-legale tradizionale, specialmente in casi di presunta malpractice legata a specifiche manovre o protocolli riabilitativi. La loro presenza è preferibile per valutare se un trattamento, come ad esempio una manipolazione osteopatica, sia stato condotto secondo le regole dell’arte e le buone pratiche del settore.

Valutazione percipiente e nesso causale nell’ATP

Nei procedimenti di responsabilità sanitaria, l’ATP assume spesso natura percipiente. Ciò significa che il CTU non si limita a una fredda valutazione della documentazione esistente (consulenza deducente), ma accerta direttamente fatti e condizioni cliniche non rilevabili con altri mezzi, diventando una fonte di prova autonoma. In questa modalità, l’analisi del nesso causale tra la condotta professionale e l’evento dannoso viene effettuata secondo il criterio civilistico del “più probabile che non”, ovvero una probabilità superiore al 50%. Questo standard richiede al tecnico una solida capacità di analisi e un rigore metodologico basato su dati oggettivi, coerenza logica e citazione accurata delle fonti validate, come le linee guida e la soft law.

Competenze trasversali e limiti del consulente sanitario

Partecipare con successo a un ATP richiede al professionista sanitario non solo una precisione scientifica assoluta, ma anche doti di mediazione e una solida conoscenza delle procedure giudiziarie. È essenziale che il tecnico sappia dialogare efficacemente con medici legali e avvocati, rispettando sempre i confini del proprio profilo professionale. Ad esempio, a un CTU sanitario non medico non è consentito formulare diagnosi cliniche o patologiche, compiti riservati al medico, ma deve limitarsi a valutazioni tecniche e funzionali coerenti con le proprie competenze. Il rispetto di questi limiti, unito alla capacità di gestire il Processo Civile Telematico (PCT) e di redigere verbali chiari, rappresenta la migliore garanzia per la tutela del consulente e per l’efficacia dell’attività peritale.
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